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L’informativa e il consenso dell’interessato

Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l'erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati. 

Alle seguenti sezioni è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:

Tuttavia, per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line, trattamento dati genetici) rimane la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato: