Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l'erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati.
Alle seguenti sezioni è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:
- Attività di cura
- Attività amministrativa
- Cookies policy
- Applicativi sanitari o di diversa categoria
- Attività di ricerca e sperimentazione clinica
Tuttavia, per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line, trattamento dati genetici) rimane la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato: