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Accesso documentale

Oggetto dell’accesso documentale

La richiesta di accesso documentale può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall’Istituto. Per documento amministrativo si intende, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Modalità di accesso

L’istanza può essere presentata da tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi o collettivi, che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il procedimento di accesso può essere esercitato in via informale solo se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato. In tutti gli altri casi l’accesso deve essere esercitato in via formale compilando l’apposito Modulo di richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241_1990 e inoltrandolo al Servizio/Ufficio che detiene il dato e/o documento. Al fine di orientare il richiedente nell’individuazione del destinatario, si allega l’Indirizzario contenente l’elenco dei Servizi/Uffici IOR, con relativi recapiti, suddiviso per materie trattate e categorie di dati/documenti detenuti.
Il procedimento si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'esame dei documenti è gratuito, salvi i costi della riproduzione se richiesti in formato cartaceo.
Se la domanda è irregolare o incompleta, l'Istituto, entro 10 giorni, ne dà comunicazione all'interessato e il termine del procedimento decorrerà dalla presentazione della domanda perfezionata o completata.
L’Istituto mette a disposizione del richiedente apposito modulo da compilare per l’invio della richiesta di accesso; in ogni caso l’istanza, per essere considerata regolare e completa, deve contenere i seguenti elementi:
    • le generalità del richiedente, complete di indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica;
    • gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte dell'addetto alla ricezione;
    • la posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore, con l'indicazione del relativo titolo legittimante;
    • gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, di indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l'identificazione;
    • l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
    • la motivazione;
    • la data e la sottoscrizione.

Presentazione dell’istanza

L'istanza può essere presentata:
    • telematicamente (opzione preferibile);
    • a mezzo posta ordinaria;
    • tramite fax;
    • direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013. In quest'ultima ipotesi, se la richiesta di accesso non è firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo (art. 38 d.p.r. 445/2000).
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, le istanze presentate all’Istituto per via telematica sono valide se alternativamente:
    a) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
    b) sottoscritte mediante firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata (in questa ipotesi non è necessario trasmettere copia del documento di identità);
    c) la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (in questa ipotesi non è necessario trasmettere copia del documento di identità);
    d) la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (in questa ipotesi non è necessario trasmettere copia del documento di identità).

Controinteressati

Qualora l’Ufficio responsabile del procedimento individui dei soggetti controinteressati invia agli stessi comunicazione dell’istanza di accesso documentale; entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica; decorso il termine di 10 giorni il Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta di accesso.

Limiti alla richiesta di accesso documentale

Il diritto di accesso documentale può essere esercitato salve le esclusioni di cui all’art. 24 della L. 241/1990 e declinate agli artt. 24 e 25 del Regolamento IOR disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico e civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013 e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 approvato con delibera n. n. 5 del 15/01/2021, consultabile in allegato alla presente pagina.

Richiesta di accesso documentaleModuloInviare all’indirizzo del Servizio/Ufficio che detiene il dato/documento richiesto seguendo le indicazioni fornite nell’Indirizzario

Nb: Tutti i moduli sono in formato pdf editabile quindi possono essere compilati in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente sottoscritti ed inviati con una delle modalità sopra indicate.