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Consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

L'Istituto Ortopedico Rizzoli è impegnato da tempo nel processo di miglioramento della comunicazione,  teso a  rafforzare l'alleanza  terapeutica tra medico e paziente. In adempimento alla legge 22 dicembre 2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” questo impegno si arricchisce.

Consenso informato

L’impegno nella comunicazione efficace con i pazienti mira a garantire la piena comprensione da parte di questi dell'iter terapeutico nella sua globalità, anche a garanzia di una reale adesione ai trattamenti sanitari proposti.

Il colloquio tra medico e paziente deve risultare parte integrante del processo di cura. L’Istituto Ortopedico Rizzoli si pone a garanzia, attraverso anche una formazione specifica dei suoi operatori, di una relazione d'informazione ispirata all'ascolto e all'interazione con i pazienti.

In tema di consenso informato la legge 219/2017 precisa che:

  • il paziente può esprimere il rifiuto a ricevere le informazioni relative al proprio stato di salute;
  • il paziente può anche chiedere che venga coinvolto, "nel percorso di cura", un familiare o persona di fiducia;
  • il paziente può espressamente rifiutare il coinvolgimento di soggetti terzi;
  • per la raccolta del consenso di minori/incapaci, valgono i consueti principi, ivi compreso quello essenziale della necessità di coinvolgere il minore/incapace (laddove le sue condizioni lo consentano) nelle scelte riguardanti la sua salute.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (avanti a un notaio) o, in alternativa, mediante scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente. Le DAT possono essere, altresì, espresse tramite videoregistrazione o dispositivi che consentano alle persone disabili di comunicare. Nelle medesime forme possono essere, altresì, rinnovate, modificate o revocate.

Qualora le particolari condizioni di emergenza/urgenza impediscano di revocare/modificare le DAT nelle forme di cui sopra, è possibile procedere mediante una dichiarazione verbale raccolta dal medico (o videoregistrata) in presenza di due testimoni.

E' prevista la nomina di un fiduciario (anch'egli maggiorenne e capace di intendere e di volere) la cui funzione è quella di fare le veci del disponente e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Gli operatori sanitari sono tenuti a rispettare le DAT che possono essere disattese soltanto quando, in accordo con il fiduciario, le stesse risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente oppure laddove esistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione delle DAT. In caso di conflitto tra fiduciario e medico occorre fare ricorso al Giudice Tutelare.

La legge inoltre precisa:

  • In tema di situazioni di emergenza/urgenza: pur rimanendo valido  il consueto principio secondo il quale il sanitario è tenuto a intervenire per salvaguardare la vita e l'integrità del paziente, questo ha comunque, in ogni caso, l'obbligo di attenersi alla volontà, anche negativa, del paziente che sia capace di intendere e di volere (sia essa espressa direttamente da questi o per il tramite del fiduciario nominato in sede di espressione delle DAT).
  • In caso di patologie  croniche invalidanti o caratterizzate da una inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: il paziente può richiedere la redazione di una pianificazione condivisa delle cure in forma scritta.